Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2002
Corte cost., sent. 15 marzo 2002, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2002
- Data di deposito
- 15 marzo 2002
- Data di decisione
- 27 febbraio 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:50
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 17 giugno 1999
- deliberazione della Camera dei deputati del 17 giugno 1999
Parametri
Massime
Massima n. 26836
Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità ai sensi dell'art. 68 Cost., adottata da quest'ultima il 17 giugno 1999, può ritenersi assistito da tutti i requisiti necessari e idonei a consentire l'esame del merito; apparendo, in particolare, incontestabile la congruità della sua motivazione in ordine all'enucleazione del "fatto", dell'oggetto e del tema della 'vindicatio', in uno con gli argomenti giuridici posti a fondamento della lamentata violazione. Va, conseguentemente, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata 'ex adverso' dalla Camera dei deputati.
Massima n. 26837
Spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da un proprio membro a una agenzia di stampa, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in data 17 giugno 1999, e va, conseguentemente, respinto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della stessa Camera, in relazione alla predetta deliberazione di insindacabilità. Sussiste, infatti, una sostanziale corrispondenza di contenuti e - sui profili maggiormente qualificanti - una pressoché totale identità tra le dichiarazioni rese dal parlamentare, il 31 luglio 1998, alla agenzia di stampa -, dunque, al di fuori dell'esercizio delle attività tipiche svolte in Parlamento - e l'atto di sindacato ispettivo (interrogazione) presentato in precedenza, il 28 gennaio 1998, dallo stesso parlamentare a membri del Governo, sicché tali dichiarazioni possono essere iscritte nel panorama delle "opinioni" per le quali opera la garanzia costituzionale della insindacabilità. - Sul criterio discretivo delle opinioni 'extra moenia' riconducibili alla funzione parlamentare, e come tali insindacabili, v. in particolare il richiamo alle sentenze n. 56 e n. 58, n. 320 e n. 321/2000. - Per l'ammissibilità del ricorso, si veda l'ordinanza n. 480/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Maurizio
Gasparri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in
data 17 giugno 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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