Corte costituzionale

Sentenza n. 50/2002

Corte cost., sent. 15 marzo 2002, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/2002
Data di deposito
15 marzo 2002
Data di decisione
27 febbraio 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:50

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 17 giugno 1999
  • deliberazione della Camera dei deputati del 17 giugno 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26836

Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di insindacabilità ai sensi dell'art. 68 Cost., adottata da quest'ultima il 17 giugno 1999, può ritenersi assistito da tutti i requisiti necessari e idonei a consentire l'esame del merito; apparendo, in particolare, incontestabile la congruità della sua motivazione in ordine all'enucleazione del "fatto", dell'oggetto e del tema della 'vindicatio', in uno con gli argomenti giuridici posti a fondamento della lamentata violazione. Va, conseguentemente, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata 'ex adverso' dalla Camera dei deputati.

Massima n. 26837

Spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da un proprio membro a una agenzia di stampa, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in data 17 giugno 1999, e va, conseguentemente, respinto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della stessa Camera, in relazione alla predetta deliberazione di insindacabilità. Sussiste, infatti, una sostanziale corrispondenza di contenuti e - sui profili maggiormente qualificanti - una pressoché totale identità tra le dichiarazioni rese dal parlamentare, il 31 luglio 1998, alla agenzia di stampa -, dunque, al di fuori dell'esercizio delle attività tipiche svolte in Parlamento - e l'atto di sindacato ispettivo (interrogazione) presentato in precedenza, il 28 gennaio 1998, dallo stesso parlamentare a membri del Governo, sicché tali dichiarazioni possono essere iscritte nel panorama delle "opinioni" per le quali opera la garanzia costituzionale della insindacabilità. - Sul criterio discretivo delle opinioni 'extra moenia' riconducibili alla funzione parlamentare, e come tali insindacabili, v. in particolare il richiamo alle sentenze n. 56 e n. 58, n. 320 e n. 321/2000. - Per l'ammissibilità del ricorso, si veda l'ordinanza n. 480/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle dichiarazioni espresse dal deputato Maurizio

Gasparri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera in

data 17 giugno 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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