Corte costituzionale

Sentenza n. 494/2002

Corte cost., sent. 28 novembre 2002, n. 494

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
494/2002
Data di deposito
28 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:494

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27421

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Infatti la 'capitis deminutio' perpetua e irrimediabile imposta ai cosiddetti figli incestuosi come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituisce una evidente violazione del diritto a uno 'status filiationis' e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali. - Sul principio, valido rispetto a ogni genere di prole, sancito dall'art. 30, primo comma, Cost. del dovere "naturale" che grava sui genitori al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, v. citata sentenza n. 166/1998. - Sul diritto al riconoscimento formale di un proprio 'status filiationis', come elemento costitutivo dell'identità personale, v. citata sentenza n. 120/2001. - Sul diritto di azione, esperibile nell'esclusivo interesse del figlio, v. citata sentenza n. 341/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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