Corte costituzionale

Sentenza n. 478/2002

Corte cost., sent. 26 novembre 2002, n. 478

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
478/2002
Data di deposito
26 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:478

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, comma 2, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
  • art. 149, decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999
  • art. 14, legge della Regione siciliana n. 10 del 30 aprile 1991

Parametri

Massime

Massima n. 27374

Dev'essere ritenuta inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio della parte nel giudizio 'a quo', in quanto avvenuta fuori del termine previsto dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Massima n. 27375

Il riferimento dell'ordinanza di rimessione - oltre che all'art. 128 Cost., abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 anteriormente alla data di adozione delle ordinanze di rimessione - anche all'art. 5 Cost. appare sufficiente a radicare validamente l'instaurato giudizio di legittimità costituzionale a causa della sua natura di principio costituzionale generale, applicabile quindi anche nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, qual è la Sicilia.

Massima n. 27376

Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti della legge n. 490 del 1999 (art. 149) e della legge della Regione siciliana n. 10 del 1991 (art. 14) - basata sulla intervenuta acquiescenza da parte dei Comuni ricorrenti nei giudizi 'a quibus' agli atti posti in essere dall'assessorato ai beni culturali e ambientali - in quanto essa riguarda profili che esulano del tutto dal giudizio di costituzionalità e attengono propriamente al regime dell'atto in discussione nel processo in corso dinanzi al giudice amministrativo.

Massima n. 27377

Premesso che alla discrezionalità del legislatore (statale, regionale o provinciale) spetta graduare le forme di partecipazione dei Comuni al procedimento di elaborazione dei piani paesistici regionali, a condizione tuttavia - anche nell'àmbito di una Regione ad autonomia speciale, qual è la Regione Siciliana - che non si estromettano né si escludano sostanzialmente tali enti dalle decisioni riguardanti il proprio territorio, non può ritenersi che l'impianto del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 determini una illegittima compressione delle potestà comunali, dal momento che esso consente - al contrario di quanto sostenuto dal giudice rimettente - idonee modalità partecipative degli enti locali sia nella fase tecnica di redazione sia in quella di approvazione del Piano territoriale paesistico (nella specie, delle Isole Eolie). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione. - Sulla discrezionalità legislativa in ordine ai poteri urbanistici dei Comuni, sentenze richiamate n. 378/2000, n. 357/1998, n. 286/1997, n. 83/1997, n. 61/1994. - Sulla tutela dell'ambiente e del territorio come valore costituzionale protetto dall'art. 9 Cost., sentenze citate n. 378/2000 e n. 85/1998. - Sul bilanciamento tra l'interesse alla partecipazione degli enti comunali nel procedimento di approvazione di piani regionali urbanistici e l'interesse alla tutela ambientale e culturale, sentenze citate n. 83/1997 e n. 357/1988.

Massima n. 27378

L'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 - che riafferma i principî generali sulla partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi - pur escludendo dal suo ambito applicativo gli atti di pianificazione, opera un mero rinvio alla disciplina di settore, per la quale sono stati appena disattesi (v. massima D) i rilievi di costituzionalità sollevati. Pertanto non può dirsi fondata la questione proposta nei confronti della stessa disposizione, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), e dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10 (Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt.5 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania, con le ordinanze riportate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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