Corte costituzionale

Sentenza n. 448/2002

Corte cost., sent. 12 novembre 2002, n. 448

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
448/2002
Data di deposito
12 novembre 2002
Data di decisione
24 ottobre 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:448

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999
  • deliberazione della Camera dei deputati del 16 novembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27355

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un proprio componente, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999. Non è dato, infatti, invocare in questo caso il primo comma dell'art. 68 della Costituzione per sostenere l'insindacabilità delle dichiarazioni oggetto di giudizio penale, fatte al di fuori del compimento di atti parlamentari tipici - nella specie, nel corso di trasmissioni televisive -, in quanto difetta, appunto, quella corrispondenza sostanziale di significato tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede, che sola può giustificare l'applicazione della insindacabilità: in particolare, rilevandosi nelle affermazioni contestate oltre alla stigmatizzazione di un provvedimento giudiziario, una serie di valutazioni sulle qualità professionali e personali del magistrato e su sue asserite colpevoli inerzie nell'esercizio delle proprie funzioni, che non trovano alcun riscontro nelle considerazioni svolte in sede parlamentare. - Per l'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 353/2000. - Sulla necessaria «corrispondenza sostanziale» delle dichiarazioni esterne rispetto a quelle svolte nella sede parlamentare e sul loro carattere «divulgativo» ai fini della insindacabilità, v. precedenti citati (sentenze n. 10 e n. 11/2000).

Massima n. 27356

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente Camera dei deputati, nel ricorso per conflitto proposto dal Tribunale di Caltanissetta non manca la considerazione - sia pure per concludere in poche parole per la loro irrilevanza - di alcuni atti parlamentari (verbale della Commissione cultura e risoluzione da questa approvata), ai quali la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere ha fatto espresso riferimento per motivare la posizione favorevole all'insindacabilità delle affermazioni, esterne alla sede parlamentare, di un membro della stessa Camera dei deputati. Sicché non ha pregio l'eccezione di inammissibilità per carenza di una sufficiente indicazione delle «ragioni di conflitto», secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 27357

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la I sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un proprio componente, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1999. Non è dato, infatti, invocare anche in questo caso il primo comma dell'art. 68 della Costituzione per sostenere l'insindacabilità delle dichiarazioni oggetto di giudizio penale rese nel corso di una trasmissione televisiva, in quanto difetta, appunto, quella corrispondenza sostanziale di significati, tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle in una sede esterna, che, sola, può giustificare la garanzia dell'insindacabilità; dal momento che rispetto alle critiche svolte in ambito parlamentare sull'operato della magistratura, gli addebiti specifici di abusi extragiudiziari e le insinuazioni circa l'esistenza di non chiari o ambigui rapporti del magistrato (parte lesa) con la criminalità mafiosa rappresentano elementi in più che non trovano riscontro nei precedenti parlamentari né, tantomeno, negli ulteriori atti parlamentari, richiamati dalla difesa della Camera dei deputati nell'atto di costituzione in giudizio. - Per l'ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 198/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al primo ricorso indicato in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999;

2) dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la I sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al secondo ricorso indicato in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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