Corte costituzionale
Sentenza n. 438/2002
Corte cost., sent. 7 novembre 2002, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 438/2002
- Data di deposito
- 7 novembre 2002
- Data di decisione
- 24 ottobre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:438
Norme oggetto del giudizio
- (intero testo), legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 36 del 30 novembre 2001
- art. 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 36 del 30 novembre 2001
- art. 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 15 del 29 luglio 2002
- legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 10 aprile 1997
Parametri
Massime
Massima n. 27350
La questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36, non può dirsi generica, né incomprensibile, giacché investe la legge nel suo insieme conformemente agli intendimenti del ricorrente, inequivocamente desumibili dall'atto introduttivo del giudizio. Non può essere, quindi, accolta l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione Valle d'Aosta.
Massima n. 27351
Non merita accoglimento la richiesta della Regione Valle d'Aosta di dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla questione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 2001, poiché non sarebbe sufficiente a rimuovere il vizio lamentato dallo Stato l'intervenuta approvazione di una legge regionale - a modifica di quella impugnata - la quale reca una disposizione priva di un autonomo contenuto prescrittivo che lascia in vigore l'atto normativo oggetto della censura avanzata e si limita ad affermare la salvezza della «competenza statale in materia di ordinamento penale».
Massima n. 27352
L'ulteriore prospettazione - contenuta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - in ordine alla questione di costituzionalità della legge regionale della Valle d'Aosta n. 36 del 2001 proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, eccede l'ambito della censura formulata nel ricorso - incentrata sulla riserva allo Stato della materia «ordinamento penale» - e, come tale, non può essere esaminata.
Massima n. 27353
Una disciplina, come quella introdotta dalla Regione Valle d'Aosta con la legge 30 novembre 2001, n. 36 al fine di costituire una società per azioni gestrice della Casa da gioco di Saint Vincent, che regoli, quindi, la definizione della natura giuridica del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività, dei suoi rapporti con l'amministrazione regionale e della destinazione dei suoi proventi, non tocca la materia dell'«ordinamento penale» specificamente rivendicata dallo Stato con il ricorso. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa legge regionale n. 36 del 2001, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. - Sulla disorganicità della situazione normativa delle Case da gioco operanti nel territorio nazionale e sulla necessità di una revisione sentenze richiamate n. 291/2001 e n. 152/1985.
Massima n. 27354
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36 riguardante la designazione di componenti della costituenda società per azioni "Casino de la Vallée". Infatti il sopravvenuto mutamento del quadro normativo, ad opera della legge regionale 29 luglio 2002, n. 15 che ha modificato la legge regionale impugnata nel senso richiesto - e, quindi, rendendo esplicito che le incompatibilità all'assunzione delle cariche sociali riguardano anche il difetto dei requisiti previsti dalla disciplina nazionale in tema di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di altre gravi manifestazioni di pericolosità sociale - nonché la mancata applicazione della legge impugnata, fanno venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronunzia della Corte costituzionale. - Per analoghe pronunce di cessata materia del contendere, richiamo alla sentenza n. 84/1988 e alla ordinanza n. 347/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della stessa legge della Regione Valle d'Aosta 30 novembre 2001, n. 36, sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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