Corte costituzionale

Sentenza n. 435/2002

Corte cost., sent. 31 ottobre 2002, n. 435

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
435/2002
Data di deposito
31 ottobre 2002
Data di decisione
21 ottobre 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:435

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27325

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, secondo comma, della Costituzione; va annullata, conseguentemente, la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001, per violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Infatti le dichiarazioni di cui è causa, rese ad una agenzia di stampa - lungi dal rappresentare la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche - sono state espresse in un contesto del tutto estraneo alle attività parlamentari e quindi fuori dalla possibile applicazione delle procedure parlamentari di controllo; né possono aver rilevanza, ai fini della estensione ad esse della prerogativa della immunità, gli atti tipici (interrogazioni e interpellanze), indicati dalla difesa della Camera, svolti da altri componenti della Camera, in quanto non riferibili alla vicenda che ha originato le dichiarazioni contestate. - Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 84/2002. - Per la estensione della garanzia dell'insindacabilità, v. sentenze citate n. 289/2001, n. 207, n. 257, n. 283 e n. 294/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Guido Lo Porto, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, secondo comma, della Costituzione; conseguentemente,

annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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