Corte costituzionale
Sentenza n. 435/2002
Corte cost., sent. 31 ottobre 2002, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 435/2002
- Data di deposito
- 31 ottobre 2002
- Data di decisione
- 21 ottobre 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:435
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27325
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, secondo comma, della Costituzione; va annullata, conseguentemente, la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001, per violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Infatti le dichiarazioni di cui è causa, rese ad una agenzia di stampa - lungi dal rappresentare la divulgazione all'esterno di un'opinione già espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche - sono state espresse in un contesto del tutto estraneo alle attività parlamentari e quindi fuori dalla possibile applicazione delle procedure parlamentari di controllo; né possono aver rilevanza, ai fini della estensione ad esse della prerogativa della immunità, gli atti tipici (interrogazioni e interpellanze), indicati dalla difesa della Camera, svolti da altri componenti della Camera, in quanto non riferibili alla vicenda che ha originato le dichiarazioni contestate. - Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 84/2002. - Per la estensione della garanzia dell'insindacabilità, v. sentenze citate n. 289/2001, n. 207, n. 257, n. 283 e n. 294/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Guido Lo Porto, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, secondo comma, della Costituzione; conseguentemente,
annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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