Corte costituzionale
Sentenza n. 421/2002
Corte cost., sent. 18 ottobre 2002, n. 421
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 421/2002
- Data di deposito
- 18 ottobre 2002
- Data di decisione
- 7 ottobre 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:421
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 18 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27317
Non sussiste vizio del procedimento di notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità del conflitto promosso nei confronti della Camera dei deputati dal Tribunale di Roma, in quanto la notificazione al Presidente della Camera dei deputati esegue regolarmente la prescrizione di notificare alla «Camera dei deputati, in persona del suo Presidente», raggiungendo in tal modo i propri effetti ed aprendo ritualmente la seconda fase del procedimento per conflitto. Va conseguentemente respinta l'eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente.
Massima n. 27318
E' priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità del conflitto basata sulle caratteristiche dell'atto introduttivo che denoterebbero l'adozione di forme tipiche del giudizio incidentale, in quanto nella specie, pur essendo il conflitto proposto dall'autorità giudiziaria, non difettano i requisiti propri del relativo ricorso. - Nello stesso senso, cfr. sentenza, richiamata, n. 51/2002.
Massima n. 27319
Nel conflitto che oppone il Tribunale di Roma alla Camera dei deputati, il 'petitum' deve ritenersi sufficientemente enunciato, dal momento che non manca l'espressa richiesta di annullamento della deliberazione parlamentare di insindacabilità formulata nella parte finale del ricorso, e tale richiesta a sua volta presuppone la dichiarazione di non spettanza alla Camera del potere di adottare quella delibera, così come il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e al pertinente parametro (art. 68 Cost.) consentono sicuramente alla Corte di deliberare sul merito del conflitto.
Massima n. 27320
E' priva di consistenza l'argomentazione secondo cui, nel ricorso che oppone il Tribunale di Roma alla Camera dei deputati, risulterebbe una carente esposizione delle «ragioni del conflitto», in quanto una volta che il ricorrente ha enucleato il caso di specie, non è tenuto certo a «dimostrare» l'inesistenza dell'intento divulgativo rispetto ad atti parlamentari tipici, ma soltanto a dedurre la mancanza del nesso funzionale.
Massima n. 27321
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio civile promosso nei confronti di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e va, conseguentemente, annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1998. Infatti le dichiarazioni del parlamentare di cui è causa, pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, si riferiscono ad una vicenda di esclusiva rilevanza personale con riferimento ad avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare del deputato, risultando del resto inconferenti, in tale contesto, gli «atti tipici» evocati dalla difesa della Camera. - Per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 391/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso dinnanzi al Tribunale di Roma il giudizio civile promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente
annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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