Corte costituzionale
Sentenza n. 372/2002
Corte cost., sent. 22 luglio 2002, n. 372
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 372/2002
- Data di deposito
- 22 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:372
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 3, (modificato), decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 84 del 26 gennaio 1980
- art. 20, (modificato), decreto legislativo n. 398 del 17 novembre 1997
- art. 11, comma 2, a), legge n. 48 del 13 febbraio 2001
- art. 33, comma 5, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
Parametri
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 27230
L'intervento della Provincia autonoma di Bolzano nel giudizio di legittimità costituzionale in tema di limitazioni territoriali imposte ai vincitori del concorso per uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano in ordine alla scelta della sede di servizio, appare giustificato in ragione dell'oggetto del giudizio di costituzionalità, relativo ad una norma di attuazione dello statuto speciale, finalizzata alla stabilità degli uffici giudiziari della Provincia e a garantire il bilinguismo nell'attività giudiziaria. - Conformemente si vedano le citate ordinanza n. 277/1997, con allegata ordinanza letta nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997, e sentenza n. 353/2001.
Massima n. 27231
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione per tardività del ricorso introduttivo del giudizio 'a quo' (formulata in base all'assunto che la ricorrente non avrebbe impugnato la prima, ma solo la seconda delibera del Consiglio superiore della magistratura, meramente ricognitiva della prima), in quanto il giudice rimettente ha esaminato e risolto nel senso dell'infondatezza l'eccezione di tardività del ricorso.
Massima n. 27232
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione per insussistenza delle condizioni per l'applicabilità della norma censurata (mancata convivenza della ricorrente con la madre handicappata), in quanto l'art. 19 della legge n. 53/2000 ha esplicitamente soppresso la condizione in questione.
Massima n. 27233
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione formulata sull'erroneo assunto che la disposizione censurata non sia conferente: l'art. 38 censurato, effettivamente, determina alcune regole speciali relative allo stato giuridico dei giudici operanti nella Provincia autonoma di Bolzano, mentre l'art. 37 (individuato come conferente) si riferisce alla destinazione agli uffici giudiziari della Provincia dei vincitori dei concorsi per uditore.
Massima n. 27234
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della questione formulata sull'assunto che il rimettente avrebbe potuto risolvere la questione in via interpretativa, in quanto questi appare pienamente convinto dell'interpretazione prospettata.
Massima n. 27235
Il mancato riconoscimento ai vincitori del concorso per uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano del diritto a scegliere, qualora assistano un parente disabile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio sull'intero territorio nazionale, trova giustificazione nel fatto che essi - pur all'interno di un unico ruolo nazionale dei magistrati - sono destinatari di una disciplina speciale, con stato giuridico in parte differenziato, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, quali la stabilità e la funzionalità degli uffici giudiziari della Provincia e l'effettivo rispetto del bilinguismo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, quale modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Sui principî in tema di assistenza a persone handicappate, v. citate sentenze n. 406/1992, n. 325/1996, n. 246/1997, n. 396/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli uffici statali siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, prima sezione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: De siervo
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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