Corte costituzionale

Sentenza n. 335/2002

Corte cost., sent. 12 luglio 2002, n. 335

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
335/2002
Data di deposito
12 luglio 2002
Data di decisione
8 luglio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:335

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 111, comma 2, Costituzione
  • art. 171, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
  • art. 6, paragrafo 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
  • art. 14, paragrafo 1, patto internazionale dei diritti civili e politici

Massime

Massima n. 27183

Alla stregua della fisionomia che l'udienza preliminare è venuta assumendo - in relazione alla completezza del quadro probatorio di cui il giudice deve disporre e al potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova - le decisioni che ne costituiscono l'esito devono essere annoverate tra quei «giudizi» idonei a pregiudicarne altri ulteriori e a essere a loro volta pregiudicati da altri anteriori, con la conseguenza che l'udienza preliminare deve essere compresa, al fine di assicurare la protezione dell'imparzialità del giudice, nel raggio d'azione dell'istituto dell'incompatibilità disciplinato dall'art. 34 del codice di procedura penale, anche al di là della limitata previsione del comma 2-bis dell'articolo stesso. Alla luce di tale interpretazione, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione, dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui detta norma non prevede, come caso di incompatibilità all'esercizio di funzioni giudiziarie, quello del magistrato che nell'udienza preliminare ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio e che, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto stesso, si trova nuovamente a celebrare nello stesso procedimento l'udienza preliminare, con poteri identici a quelli già precedentemente esercitati. - V. le sentenze nn. 155/1996, 115/2001 e 88/1991, richiamate a proposito del rapporto tra l'udienza preliminare e le altri fasi del giudizio nonché la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze nn. 207/1998, 112/2001 e 185/2001, citate con riferimento al principio di imparzialità del giudice e alla sua operatività nell'ambito dell'udienza preliminare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento

all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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