Corte costituzionale
Sentenza n. 335/2002
Corte cost., sent. 12 luglio 2002, n. 335
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 335/2002
- Data di deposito
- 12 luglio 2002
- Data di decisione
- 8 luglio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:335
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 171, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
- art. 6, paragrafo 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 14, paragrafo 1, patto internazionale dei diritti civili e politici
Massime
Massima n. 27183
Alla stregua della fisionomia che l'udienza preliminare è venuta assumendo - in relazione alla completezza del quadro probatorio di cui il giudice deve disporre e al potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova - le decisioni che ne costituiscono l'esito devono essere annoverate tra quei «giudizi» idonei a pregiudicarne altri ulteriori e a essere a loro volta pregiudicati da altri anteriori, con la conseguenza che l'udienza preliminare deve essere compresa, al fine di assicurare la protezione dell'imparzialità del giudice, nel raggio d'azione dell'istituto dell'incompatibilità disciplinato dall'art. 34 del codice di procedura penale, anche al di là della limitata previsione del comma 2-bis dell'articolo stesso. Alla luce di tale interpretazione, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma della Costituzione, dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui detta norma non prevede, come caso di incompatibilità all'esercizio di funzioni giudiziarie, quello del magistrato che nell'udienza preliminare ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio e che, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto stesso, si trova nuovamente a celebrare nello stesso procedimento l'udienza preliminare, con poteri identici a quelli già precedentemente esercitati. - V. le sentenze nn. 155/1996, 115/2001 e 88/1991, richiamate a proposito del rapporto tra l'udienza preliminare e le altri fasi del giudizio nonché la sentenza n. 224/2001 e le ordinanze nn. 207/1998, 112/2001 e 185/2001, citate con riferimento al principio di imparzialità del giudice e alla sua operatività nell'ambito dell'udienza preliminare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento
all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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