Corte costituzionale

Sentenza n. 332/2002

Corte cost., sent. 9 luglio 2002, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
332/2002
Data di deposito
9 luglio 2002
Data di decisione
1° luglio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:332

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 873 del 27 novembre 1982
  • art. 19, comma 1, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 27168

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti. La norma, invece di prevedere che la domanda debba essere respinta qualora l'amministrazione convenuta provi che il peso economico dell'imposta è stato trasferito dal 'solvens' su altri soggetti, ha operato, a carico del 'solvens' stesso, una inversione legale dell'onere della prova, lesiva del generale canone di ragionevolezza, garantito dall'art. 3 della Costituzione, attribuendo all'amministrazione finanziaria una posizione di particolare privilegio in sede probatoria del tutto ingiustificata, ove si consideri che quest'ultima è l''accipiens' di un pagamento non dovuto che, in quanto tale, dovrebbe essere, in base ai principi generali, restituito. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dal rimettente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo

comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in

materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge

27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore

in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non

è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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