Corte costituzionale
Sentenza n. 332/2002
Corte cost., sent. 9 luglio 2002, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 332/2002
- Data di deposito
- 9 luglio 2002
- Data di decisione
- 1° luglio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:332
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 873 del 27 novembre 1982
- art. 19, comma 1, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 27168
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti. La norma, invece di prevedere che la domanda debba essere respinta qualora l'amministrazione convenuta provi che il peso economico dell'imposta è stato trasferito dal 'solvens' su altri soggetti, ha operato, a carico del 'solvens' stesso, una inversione legale dell'onere della prova, lesiva del generale canone di ragionevolezza, garantito dall'art. 3 della Costituzione, attribuendo all'amministrazione finanziaria una posizione di particolare privilegio in sede probatoria del tutto ingiustificata, ove si consideri che quest'ultima è l''accipiens' di un pagamento non dovuto che, in quanto tale, dovrebbe essere, in base ai principi generali, restituito. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti dal rimettente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, primo
comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in
materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge
27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore
in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non
è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze