Corte costituzionale
Sentenza n. 294/2002
Corte cost., sent. 26 giugno 2002, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 294/2002
- Data di deposito
- 26 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:294
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 novembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27199
La delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1999 relativamente ad opinioni espresse da un proprio membro, è suscettibile di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma deve emettere nei confronti del deputato contro cui procede (decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod. proc. pen., o pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.): sicché questi (giudice dell'udienza preliminare) è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. - V. in numerosi analoghi conflitti, citate sentenza n. 79/2002, ordinanze n. 271/2001, n. 493/2000, n. 388/2000 e n. 314/2000.
Massima n. 27200
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio membro, per le quali è in corso avanti al g.u.p. del Tribunale di Roma procedimento penale, e, conseguentemente, va annullata la delibera in tal senso adottata dalla stessa Camera nella seduta del 23 novembre 1999. Infatti deve escludersi che le opinioni incriminate, rese nel corso di un congresso nazionale di partito, costituiscano una divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente detta, sussistendo, al contrario, semplice comunanza di argomenti senza una sostanziale corrispondenza di significato. - In tema di dichiarazioni 'extra moenia' v. citate sentenze n. 207/2002, n. 52/2002, n. 10/2000 e n. 11/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare
l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dalla deputata Tiziana Maiolo,
per le quali è in corso avanti al g.u.p. del Tribunale di Roma il
giudizio indicato in epigrafe;
Annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera dei
deputati nella seduta del 23 novembre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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