Corte costituzionale

Sentenza n. 294/2002

Corte cost., sent. 26 giugno 2002, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
294/2002
Data di deposito
26 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:294

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 23 novembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27199

La delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1999 relativamente ad opinioni espresse da un proprio membro, è suscettibile di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma deve emettere nei confronti del deputato contro cui procede (decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod. proc. pen., o pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.): sicché questi (giudice dell'udienza preliminare) è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. - V. in numerosi analoghi conflitti, citate sentenza n. 79/2002, ordinanze n. 271/2001, n. 493/2000, n. 388/2000 e n. 314/2000.

Massima n. 27200

Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio membro, per le quali è in corso avanti al g.u.p. del Tribunale di Roma procedimento penale, e, conseguentemente, va annullata la delibera in tal senso adottata dalla stessa Camera nella seduta del 23 novembre 1999. Infatti deve escludersi che le opinioni incriminate, rese nel corso di un congresso nazionale di partito, costituiscano una divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente detta, sussistendo, al contrario, semplice comunanza di argomenti senza una sostanziale corrispondenza di significato. - In tema di dichiarazioni 'extra moenia' v. citate sentenze n. 207/2002, n. 52/2002, n. 10/2000 e n. 11/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare

l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dalla deputata Tiziana Maiolo,

per le quali è in corso avanti al g.u.p. del Tribunale di Roma il

giudizio indicato in epigrafe;

Annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera dei

deputati nella seduta del 23 novembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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