Corte costituzionale
Sentenza n. 257/2002
Corte cost., sent. 20 giugno 2002, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:257
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 5 novembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27090
E' priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla resistente Camera dei deputati nei confronti del ricorso per conflitto proposto dal Tribunale di Roma, in quanto l'atto non risulta privo della rituale richiesta di annullamento della deliberazione parlamentare oggetto dell'impugnativa, richiesta che, pur non essendo contenuta nel dispositivo del ricorso, è espressamente formulata nelle considerazioni conclusive che lo precedono.
Massima n. 27091
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro nel corso di un dibattito televisivo - per le quali è in corso davanti al Tribunale di Roma giudizio civile per risarcimento danni -, in quanto in tali espressioni non è dato ravvisare alcuna «corrispondenza di significati», né formale né sostanziale, con il contenuto di atti parlamentari tipici, che sola, può giustificare l'estensione della immunità ai sensi dell'art. 68 alle dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari. E poiché dalla deliberazione parlamentare adottata il 5 novembre 1998 deriva la illegittima interferenza con le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, va conseguentemente disposto l'annullamento della stessa deliberazione. - V., in termini analoghi, sentenze n. 289/2001, n. 321/2000, n. 79/2002, n. 137/2001 e n. 76/2001, n. 320/2000, n. 58/2000, n. 56/2000, n. 11/2000 e n. 10/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al Tribunale di Roma il giudizio civile indicato in epigrafe;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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