Corte costituzionale
Sentenza n. 254/2002
Corte cost., sent. 20 giugno 2002, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 254/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 249, primo inciso, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 27041
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubbica 29 marzo 1973, n. 156, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'obbligo del risarcimento a carico della società Poste Italiane s.p.a. nel caso di mancato recapito di telegramma. Infatti la norma censurata concerne una fattispecie diversa da quella dedotta nel giudizio 'a quo' (e cioè l'esonero da responsabilità per danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici), sicché la questione appare priva di qualsiasi rilevanza in quel giudizio.
Massima n. 27042
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma. Infatti l'esclusione di qualsiasi responsabilità per il mancato recapito del telegramma, rendendo immune da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole il soggetto tenuto al recapito, degrada il rapporto privatistico tra Poste ed utenti del servizio telegrafico ad un rapporto di mero fatto e rappresenta, quindi, nell'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento, un anacronistico privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione. - La decisione, rilevata la mancanza di speciali norme di legge, afferma che appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie del gestore del servizio telegrafico e quelle, non meno importanti, degli utenti del servizio medesimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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