Corte costituzionale

Sentenza n. 254/2002

Corte cost., sent. 20 giugno 2002, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
254/2002
Data di deposito
20 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:254

Norme oggetto del giudizio

  • art. 249, primo inciso, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 27041

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubbica 29 marzo 1973, n. 156, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'obbligo del risarcimento a carico della società Poste Italiane s.p.a. nel caso di mancato recapito di telegramma. Infatti la norma censurata concerne una fattispecie diversa da quella dedotta nel giudizio 'a quo' (e cioè l'esonero da responsabilità per danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici), sicché la questione appare priva di qualsiasi rilevanza in quel giudizio.

Massima n. 27042

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma. Infatti l'esclusione di qualsiasi responsabilità per il mancato recapito del telegramma, rendendo immune da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole il soggetto tenuto al recapito, degrada il rapporto privatistico tra Poste ed utenti del servizio telegrafico ad un rapporto di mero fatto e rappresenta, quindi, nell'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento, un anacronistico privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione. - La decisione, rilevata la mancanza di speciali norme di legge, afferma che appartiene alla sfera della discrezionalità legislativa apportare una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze proprie del gestore del servizio telegrafico e quelle, non meno importanti, degli utenti del servizio medesimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249, primo inciso, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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