Corte costituzionale
Sentenza n. 218/2002
Corte cost., sent. 29 maggio 2002, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/2002
- Data di deposito
- 29 maggio 2002
- Data di decisione
- 22 maggio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, legge n. 140 del 11 maggio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27045
Non è implausibile la motivazione con la quale il giudice rimettente ha interpretato la disposizione - art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 - della cui legittimità egli dubita, escludendo conseguentemente la possibilità di una lettura adeguatrice, che la renda compatibile con il parametro - Costituzione, art. 97 - da lui richiamato.
Massima n. 27050
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, l'art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, che consente l'inquadramento nella qualifica dirigenziale, immediatamente superiore a quella di capo servizio rivestita, alla data del 12 luglio 1982, dal personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale disposizione deroga, infatti, ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso, senza neppure prevedere alcuna verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione della qualifica superiore. E' pertanto assorbita ogni ulteriore censura prospettata dal rimettente. - Sulla applicabilità della regola concorsuale anche in caso di passaggio ad una fascia funzionale superiore, v. sentenze citate n. 1/1999, n. 320/1997, n. 1/1996; e sui casi specificamente censurati, anche sentenze citate n. 478/1995 e n. 314/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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