Corte costituzionale
Sentenza n. 207/2002
Corte cost., sent. 23 maggio 2002, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/2002
- Data di deposito
- 23 maggio 2002
- Data di decisione
- 20 maggio 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:207
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 3 novembre 1998
Parametri
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 10, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 27019
Non può essere esclusa l'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quando il ricorrente - secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 87 del 1953 e delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - abbia completato nel termine stabilito gli adempimenti richiesti per la valida instaurazione del giudizio, ovvero la notificazione e il deposito del ricorso, ancorché la costituzione della resistente sia anteriore a tali adempimenti.
Massima n. 27020
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato, per le quali è in corso davanti al Tribunale di Roma V sezione stralcio (ricorrente per conflitto tra poteri) il giudizio civile per risarcimento del danno da dichiarazioni diffamatorie e - in accoglimento del ricorso proposto da detto Tribunale - deve essere, conseguentemente, annullata la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 novembre 1998. Con essa, infatti, la Camera dei deputati ha male inteso il significato della garanzia stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - con ciò violando le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria ricorrente -, dal momento che nella dichiarazione contestata, resa dal deputato al di fuori dell'esercizio di attività parlamentari (nel corso di una trasmissione televisiva), non è dato rinvenire quella sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche - e, in particolare, con i numerosi atti parlamentari, richiamati dalla resistente aventi per oggetto, in genere, il sistema di finanziamento del partito di appartenenza del deputato che si ritiene diffamato e, in specie, il sospetto del suo carattere illegale, in nessuno dei quali è dato individuare un'ascrizione di responsabilità penale personale, puntuale come quella contenuta nella dichiarazione resa in televisione -; corrispondenza sostanziale che sola, secondo la giurisprudenza da ultimo elaborata, può giustificare il richiamo alla disposizione costituzionale, ai fini dell'estensione della garanzia in essa prevista. - V. anche sentenze n. 10 e n. 11/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è in corso davanti al Tribunale di Roma - V sezione stralcio, il giudizio indicato in epigrafe;
annulla conseguentemente la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 novembre 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.
F.to:
Massimo VARI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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