Corte costituzionale

Sentenza n. 172/2002

Corte cost., sent. 10 maggio 2002, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/2002
Data di deposito
10 maggio 2002
Data di decisione
6 maggio 2002
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:172

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 11 novembre 1999

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 26986

E' improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata l'11 novembre 1999, con la quale si è ritenuta l'insindacabilità di opinioni espresse da un deputato per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Difettano, infatti, le condizioni di una valida e tempestiva instaurazione del giudizio, dal momento che il promotore di esso non ha provveduto agli adempimenti richiesti all'esito della fase delibativa - ovvero al deposito del ricorso nella cancelleria, con la prova delle notificazioni eseguite - entro il prescritto termine perentorio di venti gioni dall'ultima notificazione. - Sugli adempimenti richiesti per l'ulteriore corso del giudizio, all'esito della prima fase sommaria, v. sentenze n. 253/2001, n. 203/1999, n. 449/1997 (qui richiamate). - Sulla perentorietà del termine, ai sensi dell'art. 26 delle norme integrative, v. anche sentenze n. 50 e n. 35/1999, n. 342 e n. 274/1998 (citate). - Per l'inammissibilità del primo ricorso, per la mancanza di un valido atto di promovimento, v. ordinanza n. 264/2000; per l'ammissibilità del ricorso successivamente riproposto, deciso con la presente sentenza, v. ordinanza n. 265/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti

della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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