Corte costituzionale
Sentenza n. 172/2002
Corte cost., sent. 10 maggio 2002, n. 172
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 172/2002
- Data di deposito
- 10 maggio 2002
- Data di decisione
- 6 maggio 2002
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:172
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 11 novembre 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 26986
E' improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata l'11 novembre 1999, con la quale si è ritenuta l'insindacabilità di opinioni espresse da un deputato per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Difettano, infatti, le condizioni di una valida e tempestiva instaurazione del giudizio, dal momento che il promotore di esso non ha provveduto agli adempimenti richiesti all'esito della fase delibativa - ovvero al deposito del ricorso nella cancelleria, con la prova delle notificazioni eseguite - entro il prescritto termine perentorio di venti gioni dall'ultima notificazione. - Sugli adempimenti richiesti per l'ulteriore corso del giudizio, all'esito della prima fase sommaria, v. sentenze n. 253/2001, n. 203/1999, n. 449/1997 (qui richiamate). - Sulla perentorietà del termine, ai sensi dell'art. 26 delle norme integrative, v. anche sentenze n. 50 e n. 35/1999, n. 342 e n. 274/1998 (citate). - Per l'inammissibilità del primo ricorso, per la mancanza di un valido atto di promovimento, v. ordinanza n. 264/2000; per l'ammissibilità del ricorso successivamente riproposto, deciso con la presente sentenza, v. ordinanza n. 265/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti
della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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