Corte costituzionale
Sentenza n. 15/2002
Corte cost., sent. 6 febbraio 2002, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/2002
- Data di deposito
- 6 febbraio 2002
- Data di decisione
- 28 gennaio 2002
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:15
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 24 febbraio 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26753
L’intitolazione come ordinanza (anziché come ricorso) dell’atto che introduce un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non rende l’atto stesso di per sé inidoneo, sotto l’aspetto formale, ad una valida instaurazione del conflitto. Né si richiede la sottoscrizione di tutti i membri del collegio giudicante, da cui proviene l’atto-ricorso, essendo sufficiente quella di chi lo rappresenta, ossia del suo presidente. - V., nello stesso senso, per il profilo della intitolazione, ordinanza n. 150/2000 (richiamata) e, per quello della sottoscrizione, sentenza n. 321/2000 (richiamata).
Massima n. 26754
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 24 febbraio 1999, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato nel corso di un’intervista, per le quali è stato chiesto risarcimento dei danni in sede civile. Il ricorso è, infatti, carente di uno dei requisiti essenziali alla valida instaurazione del giudizio, qual è l’oggetto della domanda, con inequivoca indicazione della pretesa che si intende far valere in giudizio: tale non potendosi ritenere la semplice evidenziazione della sussistenza di un conflitto tra poteri dello Stato, senza che sia formulata alcuna richiesta, non desumibile neppure dalla motivazione del ricorso. - Per l’ammissibilità del ricorso, nella fase preliminare del giudizio, v. ordinanza n. 81/2000. - Cfr., nello stesso senso, sentenze n. 363/2001 e n. 364/2001 (qui richiamate). - Per la correzione, nella intestazione della sentenza qui citata, della erronea indicazione di un giudice quale componente del collegio giudicante, vedi ordinanza n. 105/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dalla Corte
d'appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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