Corte costituzionale
Sentenza n. 127/2002
Corte cost., sent. 22 aprile 2002, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/2002
- Data di deposito
- 22 aprile 2002
- Data di decisione
- 11 aprile 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 8, legge n. 257 del 27 marzo 1992
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993
- legge n. 271 del 4 agosto 1993
Parametri
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 26932
E' inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione di ricorrenti del giudizio 'a quo', i quali hanno depositato memoria di costituzione oltre il termine prescritto dalle norme.
Massima n. 26933
Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza, in quanto il giudice 'a quo' non solo ha fornito, sia pure sinteticamente, i necessari elementi di descrizione della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, precisando che i ricorrenti sono tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ma ha altresì plausibilmente motivato sull'applicabilità, nel giudizio principale, della norma denunciata, ai fini della verifica circa la sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il proposto incidente di costituzionalità e il giudizio 'a quo'.
Massima n. 26934
Alla luce di una pluralità di elementi esegetici, non può essere accolta l'interpretazione seguita dal giudice 'a quo', in base alla quale la disposizione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, di cui è messa in dubbio la costituzionalità, limiterebbe il beneficio previdenziale della maggiorazione dell'anzianità contributiva, in essa previsto, ai soli lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, escludendo, quindi, i «lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri». Deve, infatti, ritenersi che la disposizione di cui è questione, sia, invece, volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza di presupposti fissati - attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno -, in funzione evidentemente compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività svolta, pericolosità che non manca anche nell'ambito del servizio ferroviario. Sicché non può sussistere il lamentato 'vulnus' all'art. 3 della Costituzione e non è fondata la questione proposta nei confronti della menzionata disposizione. - V. anche, per ulteriori profili, la questione relativa alla medesima disposizione, decisa con la sentenza n. 5/2000 (richiamata). - Sulla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in organismo societario privatistico, sentenza n. 179/1996 (qui richiamata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme
relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169
(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto),
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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