Corte costituzionale

Sentenza n. 127/2002

Corte cost., sent. 22 aprile 2002, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/2002
Data di deposito
22 aprile 2002
Data di decisione
11 aprile 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 8, legge n. 257 del 27 marzo 1992
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993
  • legge n. 271 del 4 agosto 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26932

E' inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione di ricorrenti del giudizio 'a quo', i quali hanno depositato memoria di costituzione oltre il termine prescritto dalle norme.

Massima n. 26933

Non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza, in quanto il giudice 'a quo' non solo ha fornito, sia pure sinteticamente, i necessari elementi di descrizione della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, precisando che i ricorrenti sono tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ma ha altresì plausibilmente motivato sull'applicabilità, nel giudizio principale, della norma denunciata, ai fini della verifica circa la sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il proposto incidente di costituzionalità e il giudizio 'a quo'.

Massima n. 26934

Alla luce di una pluralità di elementi esegetici, non può essere accolta l'interpretazione seguita dal giudice 'a quo', in base alla quale la disposizione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, di cui è messa in dubbio la costituzionalità, limiterebbe il beneficio previdenziale della maggiorazione dell'anzianità contributiva, in essa previsto, ai soli lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, escludendo, quindi, i «lavoratori iscritti ad altri fondi pensione e, in particolare, al fondo pensione istituito con legge n. 418 del 1908 per i ferrovieri». Deve, infatti, ritenersi che la disposizione di cui è questione, sia, invece, volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza di presupposti fissati - attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno -, in funzione evidentemente compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività svolta, pericolosità che non manca anche nell'ambito del servizio ferroviario. Sicché non può sussistere il lamentato 'vulnus' all'art. 3 della Costituzione e non è fondata la questione proposta nei confronti della menzionata disposizione. - V. anche, per ulteriori profili, la questione relativa alla medesima disposizione, decisa con la sentenza n. 5/2000 (richiamata). - Sulla trasformazione delle Ferrovie dello Stato in organismo societario privatistico, sentenza n. 179/1996 (qui richiamata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato

dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169

(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Treviso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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