Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2002
Corte cost., sent. 16 aprile 2002, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2002
- Data di deposito
- 16 aprile 2002
- Data di decisione
- 10 aprile 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 194, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26878
Il contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro che non avevano adempiuto all'obbligo della contribuzione previdenziale, istituito per il passato dalla norma censurata, ha natura di contributo nuovo e costituisce, secondo i principi di razionalità-equità e di solidarietà, una ragionevole e notevolmente vantaggiosa contropartita a fronte dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, posta in essere dalla necessità di regolare tutte le situazioni di inadempienza ancora pendenti. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sull'assunto che il contributo di solidarietà riguardato dalla norma censurata avrebbe violato il principio della certezza del diritto per aver reso imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991. - La questione si collega a quelle che sono state oggetto delle citate sentenze n. 178/2000 e n. 421/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze
con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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