Corte costituzionale

Sentenza n. 121/2002

Corte cost., sent. 16 aprile 2002, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/2002
Data di deposito
16 aprile 2002
Data di decisione
10 aprile 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:121

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 194, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 26878

Il contributo di solidarietà a carico dei datori di lavoro che non avevano adempiuto all'obbligo della contribuzione previdenziale, istituito per il passato dalla norma censurata, ha natura di contributo nuovo e costituisce, secondo i principi di razionalità-equità e di solidarietà, una ragionevole e notevolmente vantaggiosa contropartita a fronte dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori, posta in essere dalla necessità di regolare tutte le situazioni di inadempienza ancora pendenti. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sull'assunto che il contributo di solidarietà riguardato dalla norma censurata avrebbe violato il principio della certezza del diritto per aver reso imprescrittibili ed esigibili in ogni tempo le contribuzioni dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991. - La questione si collega a quelle che sono state oggetto delle citate sentenze n. 178/2000 e n. 421/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze

con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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