Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/2002

Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
95/2002
Data di deposito
10 aprile 2002
Data di decisione
8 aprile 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
  • art. 47, comma 2, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993
  • art. 47, comma 1, decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26865

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, denunciati in riferimento all'art. 76 Cost. per inosservanza dei criteri dettati dalla legge delega n. 421 del 1992 in ordine alla tassazione per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture. Infatti - come già ritenuto in precedenti decisioni - tale questione si basa su un erroneo assunto interpretativo, in quanto riconduce la tassazione controversa ai medesimi criteri dettati per la generalità delle fattispecie impositive, anziché al criterio specificamente riferito dalla legge delega alla peculiare tipologia della cennata occupazione del sottosuolo e soprassuolo. - V., quali immediati precedenti, cui si riferisce l'ordinanza, la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 323/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevate, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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