Corte costituzionale
Ordinanza n. 93/2002
Corte cost., ord. 5 aprile 2002, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 93/2002
- Data di deposito
- 5 aprile 2002
- Data di decisione
- 27 marzo 2002
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:93
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 20 febbraio 2001
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 26862
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 20 febbraio 2001, con la quale si è affermata la insindacabilità di opinioni rese da un membro della stessa Camera per le quali pende un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, in quanto l'autorità giudiziaria ricorrente e il ramo del Parlamento, contro il quale è proposto il ricorso, sono entrambi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; e viene, inoltre, denunciata come illegittima la deliberazione predetta per la lesione arrecata alla sfera di attribuzione, garantita costituzionalmente, del ricorrente tribunale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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