Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/2002
Corte cost., ord. 21 marzo 2002, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/2002
- Data di deposito
- 21 marzo 2002
- Data di decisione
- 1° marzo 2002
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:84
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 26855
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea parlamentare ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse attraverso un comunicato stampa da un proprio componente, per le quali è pendente un giudizio penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il giudice per le indagini preliminari ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte del conflitto in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e che viene denunciata, inoltre, la lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di deliberare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con l'atto in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla presente ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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