Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/2002

Corte cost., ord. 21 marzo 2002, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
84/2002
Data di deposito
21 marzo 2002
Data di decisione
1° marzo 2002
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:84

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 26855

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea parlamentare ha ritenuto insindacabili le opinioni espresse attraverso un comunicato stampa da un proprio componente, per le quali è pendente un giudizio penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il giudice per le indagini preliminari ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte del conflitto in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e che viene denunciata, inoltre, la lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere di deliberare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati con l'atto in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso, unitamente alla presente ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione delle stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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