Corte costituzionale
Ordinanza n. 83/2002
Corte cost., ord. 21 marzo 2002, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 83/2002
- Data di deposito
- 21 marzo 2002
- Data di decisione
- 1° marzo 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:83
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 144 del 5 giugno 2000
- art. 4-ter, comma 3, lettera b, decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000
- art. 4-ter, comma 2, decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26826
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 2 e 3, lettera b), del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente all'imputato di chiedere il rito abbreviato, anche quando sia stata disposta, su richiesta del pubblico ministero, la rinnovazione del dibattimento in appello per lo svolgimento di nuova attività probatoria, che verrebbe in tal modo preclusa. Infatti il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, giacché una diversità di trattamento può essere - come è nella specie - ragionevole sia per la peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia per esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia, quale quella della rapida e completa definizione dei processi. - V. in tema: di giudizio abbreviato e principio della parità tra le parti, sentenza citata n. 115/2001; di giudizio abbreviato ed esigenza di una rapida e completa definizione dei processi, ordinanza citata n. 421/2001; di giudizio abbreviato nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo, ordinanza citata n. 99/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e 3, lettera b),
del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina
dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2000, n. 144, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma,
della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Lecce con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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