Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/2002

Corte cost., ord. 19 marzo 2002, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
75/2002
Data di deposito
19 marzo 2002
Data di decisione
28 febbraio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 98, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 99, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 26850

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono in materia fallimentare che il ricorso in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato (art. 98) e che il giudice delegato sia il giudice istruttore della causa di opposizione (art. 99); assumendosi con ciò la violazione dell'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato, e del principio di imparzialità del giudice. Principio, questo, che risulta, al contrario, pienamente tutelato anche anteriormente alla modifica costituzionale dell'art. 111 predetto, sicché restano validi - e vanno confermati, in mancanza di profili nuovi o diversi - gli argomenti svolti in precedenti pronunce (da ultimo, nella ordinanza n. 167 del 2001); dovendo essere ribadita, in particolare, la netta distinzione tra la cognizione sommaria del giudice delegato e quella piena del giudice dell'opposizione, e tra la formazione dello stato passivo e la pronuncia sulla opposizione, la quale soltanto è suscettibile di assumere effetti di giudicato. - V. anche su analoga questione ordinanza n. 167/2001 e, in precedenza, sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, ordinanza n. 304/1998 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111 della

Costituzione, dal giudice delegato del Tribunale di Milano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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