Corte costituzionale
Ordinanza n. 75/2002
Corte cost., ord. 19 marzo 2002, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 75/2002
- Data di deposito
- 19 marzo 2002
- Data di decisione
- 28 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 98, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 99, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 26850
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono in materia fallimentare che il ricorso in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato (art. 98) e che il giudice delegato sia il giudice istruttore della causa di opposizione (art. 99); assumendosi con ciò la violazione dell'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato, e del principio di imparzialità del giudice. Principio, questo, che risulta, al contrario, pienamente tutelato anche anteriormente alla modifica costituzionale dell'art. 111 predetto, sicché restano validi - e vanno confermati, in mancanza di profili nuovi o diversi - gli argomenti svolti in precedenti pronunce (da ultimo, nella ordinanza n. 167 del 2001); dovendo essere ribadita, in particolare, la netta distinzione tra la cognizione sommaria del giudice delegato e quella piena del giudice dell'opposizione, e tra la formazione dello stato passivo e la pronuncia sulla opposizione, la quale soltanto è suscettibile di assumere effetti di giudicato. - V. anche su analoga questione ordinanza n. 167/2001 e, in precedenza, sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, ordinanza n. 304/1998 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111 della
Costituzione, dal giudice delegato del Tribunale di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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