Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/2002

Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
53/2002
Data di deposito
15 marzo 2002
Data di decisione
27 febbraio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 423 del 11 ottobre 1995
  • art. 6, decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 26801

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (parametro non espressamente indicato), al fine di rimettere in termini il contribuente che, per il fatto illecito del professionista incaricato, non abbia potuto perfezionare il procedimento di accertamento con adesione. Infatti il rimettente invoca quali 'tertia comparationis' norme che prevedono la non applicabilità delle sanzioni in caso di omesso versamento del tributo per fatto illecito del professionista incaricato, e che si collocano, dunque, su un piano diverso rispetto alla richiesta pronuncia additiva destinata ad incidere, invece, sull'ammontare del debito tributario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995,

n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per

omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e

dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni

generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di

norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge

23 dicembre 1996, n. 662), sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Trento con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze