Corte costituzionale
Ordinanza n. 53/2002
Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 53/2002
- Data di deposito
- 15 marzo 2002
- Data di decisione
- 27 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 423 del 11 ottobre 1995
- art. 6, decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26801
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (parametro non espressamente indicato), al fine di rimettere in termini il contribuente che, per il fatto illecito del professionista incaricato, non abbia potuto perfezionare il procedimento di accertamento con adesione. Infatti il rimettente invoca quali 'tertia comparationis' norme che prevedono la non applicabilità delle sanzioni in caso di omesso versamento del tributo per fatto illecito del professionista incaricato, e che si collocano, dunque, su un piano diverso rispetto alla richiesta pronuncia additiva destinata ad incidere, invece, sull'ammontare del debito tributario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995,
n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per
omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e
dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), sollevata dalla Commissione tributaria di
primo grado di Trento con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze