Corte costituzionale
Ordinanza n. 519/2002
Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 519
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 519/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:519
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27462
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 307 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l’estinzione del processo qualora esso non venga riassunto entro il termine di un anno. Nei giudizi 'a quibus' non vengono, infatti, in rilievo – come risulta dalle ordinanze di rimessione – né il termine di riassunzione della causa dopo la sua cancellazione dal ruolo né l’estinzione del processo per inattività delle parti, ma esclusivamente la necessità di fissare una nuova udienza a seguito della mancata comparizione delle stesse davanti al giudice.
Massima n. 27463
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile, sollevate in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, se nessuna delle parti compare all’udienza, il giudice fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo. E’ stato, infatti, già affermato – nelle ordinanze n. 32 del 2001 e n. 137 del 2002 – che il legislatore, anche dopo l’introduzione in Costituzione del nuovo testo dell’art. 111, continua a disporre di un’ampia discrezionalità in materia processuale e che la durata dei processi deve essere, appunto, “ragionevole” in considerazione delle diverse tutele costituzionali in materia (ordinanze n. 204 e n. 309 del 2001). E’ stato, peraltro, altresì, ripetutamente affermato che doglianze, quali quelle prospettate, che si appuntano su inconvenienti che concernono aspetti organizzativi della giustizia, non toccano profili di legittimità costituzionale (ordinanze n. 7/1997; n. 32 e n. 408/2001).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 307 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181 e 309 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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