Corte costituzionale
Ordinanza n. 492/2002
Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 492
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 492/2002
- Data di deposito
- 26 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:492
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27423
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale. Il giudice 'a quo' non può, infatti, nell'ordinanza di rimessione – a pena della assoluta carenza di motivazione di questa – limitarsi, come nel caso, a rinviare 'per relationem' al contenuto di un atto della parte privata senza esplicitare le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma censurata e senza descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame. – Sul costante indirizzo relativo alla necessità che l'ordinanza di rimessione contenga tutti gli elementi che consentano di apprezzare la rilevanza della questione sollevata e la non manifesta infondatezza della censura mossa, si rinvia, tra le molte, alle ordinanze n. 8/2002; n. 556, n. 425, n. 279, n. 173/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Cavalese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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