Corte costituzionale

Ordinanza n. 472/2002

Corte cost., ord. 22 novembre 2002, n. 472

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
472/2002
Data di deposito
22 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:472

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27364

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - prevedono che tutte le operazioni di intercettazione, e non soltanto quelle telefoniche, possano essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo motivato provvedimento di deroga del pubblico ministero, in ragione della insufficienza o inidoneità di detti impianti e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza e ciò a pena di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni stesse. Il rimettente utilizza infatti il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo, in quanto propone la questione al scopo di ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata interpretazione - ritenuta preferibile - mentre tale attività è rimessa al giudice di merito, tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati. - Per decisioni nello stesso senso, cfr., 'ex plurimis', le citate ordinanze n. 199, n. 233 e n. 351/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 268, comma 3, e 271, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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