Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/2002

Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
47/2002
Data di deposito
6 marzo 2002
Data di decisione
25 febbraio 2002
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:47

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 17 marzo 1999

Parametri

  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 26835

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 17 marzo 1999, con la quale sono state ritenute insindacabili le dichiarazioni rese da un proprio componente attraverso un comunicato stampa, dichiarazioni per le quali è in corso un procedimento civile per risarcimento del danno. Sussistono, infatti, i requisiti per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che il conflitto verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell'assemblea parlamentare, ed insorge tra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in

epigrafe, proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera

dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

al ricorrente della presente ordinanza;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere

successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il

termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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