Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/2002

Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
44/2002
Data di deposito
6 marzo 2002
Data di decisione
25 febbraio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:44

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26796

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, emesso a carico dello straniero espulso, sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale autorità e che la mancata convalida del trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza, in caso di insussistenza dei presupposti di legge, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Infatti identica questione è stata già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione, in quanto una corretta interpretazione delle disposizioni censurate, alla luce della riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 della Costituzione, induce a ritenere che in sede di convalida del provvedimento di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza il giudice deve verificare anche la legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. - Si veda la sentenza n. 105/2001 e le ordinanze di manifesta infondatezza n. 388/2001 e n. 298/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art.

14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

sollevata, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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