Corte costituzionale
Ordinanza n. 44/2002
Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 44/2002
- Data di deposito
- 6 marzo 2002
- Data di decisione
- 25 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:44
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26796
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, emesso a carico dello straniero espulso, sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro quarantotto ore da parte di tale autorità e che la mancata convalida del trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza, in caso di insussistenza dei presupposti di legge, elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Infatti identica questione è stata già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione, in quanto una corretta interpretazione delle disposizioni censurate, alla luce della riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 della Costituzione, induce a ritenere che in sede di convalida del provvedimento di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza il giudice deve verificare anche la legittimità del provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. - Si veda la sentenza n. 105/2001 e le ordinanze di manifesta infondatezza n. 388/2001 e n. 298/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e dell'art.
14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
sollevata, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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