Corte costituzionale
Ordinanza n. 439/2002
Corte cost., ord. 7 novembre 2002, n. 439
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 439/2002
- Data di deposito
- 7 novembre 2002
- Data di decisione
- 24 ottobre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:439
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 1054 del 22 settembre 1960
- art. 3, legge n. 1054 del 22 settembre 1960
- art. 1, legge n. 628 del 24 maggio 1952
- art. 1, legge n. 1054 del 22 settembre 1960
- art. 58, all. A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
Parametri
Massime
Massima n. 27333
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, censurato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché, diversamente da quanto disposto per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, attribuisce al giudice amministrativo, anziché al giudice ordinario, la giurisdizione in materia di controversie disciplinari relative agli autoferrotranvieri. Non sono stati infatti dedotti né sussistono motivi per pervenire ad una diversa soluzione della questione, già dichiarata non fondata e manifestamente infondata, essendo rimasti immutati i presupposti, di diritto e di fatto, in base ai quali è stata riconosciuta sia la non comparabilità delle situazioni raffrontate per mancanza di omogeneità tra di esse sia la non censurabilità, sotto il profilo della ragionevolezza o palese arbitrarietà, della scelta operata dal legislatore, nell'ambito della discrezionalità spettategli in tema di ripartizione della giurisdizione ordinaria e amministrativa. - V., le decisioni citate: sentenza n. 62/1996 e ordinanza n. 161/2002, quali precedenti specifici; sentenza n. 275/2001, ordinanze n. 161/2002 e n. 414/2001, con riferimento alla discrezionalità del legislatore nella ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, sentenze n. 140/1980, n. 47/1976 e n. 43/1977, sul raffronto tra la tutela dinanzi al giudice amministrativo; sentenza n. 190/2000, sulla specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e sentenza n. 208/1984, sulla non comparabilità di esso con quello dei dipendenti degli enti pubblici economici.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628 (Estensione delle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane), degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 (Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani), e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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