Corte costituzionale

Ordinanza n. 424/2002

Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 424

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
424/2002
Data di deposito
18 ottobre 2002
Data di decisione
7 ottobre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:424

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 9, ultimo comma, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • decreto legislativo luogotenenziale n. 320 del 12 aprile 1946
  • art. 2, legge n. 1196 del 18 agosto 1940
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1768 del 1° novembre 1947
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1815 del 1° novembre 1947

Parametri

Massime

Massima n. 27379

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge n. 313 del 1968, deve intendersi trasferita sull'art. 8, ultimo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato col d.P.R. n. 915 del 1978, che ne riproduce il testo negli stessi termini. - Analogamente, v. citata ordinanza n. 11/2002.

Massima n. 27380

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'attribuzione della pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, riservando in tal modo alla categoria una disciplina deteriore rispetto a quella dettata in favore dei civili in genere. Infatti, da un lato a) la tutela speciale posta dalla norma censurata non esclude ma integra la più ampia e generale tutela in favore di tutti i soggetti civili non militarizzati che riportino danni a causa od in occasione di azioni belliche; e dall'altro b) l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d. P. R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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