Corte costituzionale
Ordinanza n. 424/2002
Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 424
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 424/2002
- Data di deposito
- 18 ottobre 2002
- Data di decisione
- 7 ottobre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:424
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 9, ultimo comma, legge n. 313 del 18 marzo 1968
- decreto legislativo luogotenenziale n. 320 del 12 aprile 1946
- art. 2, legge n. 1196 del 18 agosto 1940
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1768 del 1° novembre 1947
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1815 del 1° novembre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 27379
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge n. 313 del 1968, deve intendersi trasferita sull'art. 8, ultimo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato col d.P.R. n. 915 del 1978, che ne riproduce il testo negli stessi termini. - Analogamente, v. citata ordinanza n. 11/2002.
Massima n. 27380
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'attribuzione della pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, riservando in tal modo alla categoria una disciplina deteriore rispetto a quella dettata in favore dei civili in genere. Infatti, da un lato a) la tutela speciale posta dalla norma censurata non esclude ma integra la più ampia e generale tutela in favore di tutti i soggetti civili non militarizzati che riportino danni a causa od in occasione di azioni belliche; e dall'altro b) l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d. P. R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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