Corte costituzionale

Ordinanza n. 423/2002

Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 423

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
423/2002
Data di deposito
18 ottobre 2002
Data di decisione
7 ottobre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:423

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 425 del 10 dicembre 1997
  • art. 192, comma 6, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 193, comma 2, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • legge n. 62 del 10 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27368

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, consentendo al candidato esterno che sostenga gli esami di idoneità presso scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute di effettuare un solo "salto" rispetto alla classe cui dà accesso il titolo scolastico posseduto, riserverebbe alle scuole non statali una disciplina deteriore rispetto a quella delle scuole statali. Infatti la norma denunciata rientra pianamente nel quadro normativo dettato in materia di abilitazione all'anticipazione delle classi scolastiche, poiché la regola generale vigente in materia è quella che ammette la possibilità di abilitazione al "salto di classe" per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono alunni frequentanti scuole statali o non statali pareggiate o legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali, pareggiati o riconosciuti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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