Corte costituzionale
Ordinanza n. 423/2002
Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 423
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 423/2002
- Data di deposito
- 18 ottobre 2002
- Data di decisione
- 7 ottobre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:423
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 425 del 10 dicembre 1997
- art. 192, comma 6, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 193, comma 2, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- legge n. 62 del 10 marzo 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27368
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto la disposizione censurata, consentendo al candidato esterno che sostenga gli esami di idoneità presso scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute di effettuare un solo "salto" rispetto alla classe cui dà accesso il titolo scolastico posseduto, riserverebbe alle scuole non statali una disciplina deteriore rispetto a quella delle scuole statali. Infatti la norma denunciata rientra pianamente nel quadro normativo dettato in materia di abilitazione all'anticipazione delle classi scolastiche, poiché la regola generale vigente in materia è quella che ammette la possibilità di abilitazione al "salto di classe" per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono alunni frequentanti scuole statali o non statali pareggiate o legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali, pareggiati o riconosciuti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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