Corte costituzionale
Ordinanza n. 417/2002
Corte cost., ord. 31 luglio 2002, n. 417
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 417/2002
- Data di deposito
- 31 luglio 2002
- Data di decisione
- 11 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:417
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 5, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 26, comma 4, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 9, comma 3, legge n. 205 del 21 luglio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27296
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento all’art. 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti il principio del giudice naturale precostituito per legge - la cui violazione è denunciata nell’ordinanza di rimessione - appare del tutto rispettato poiché le disposizioni censurate rientrano tra quelle che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per l'identificazione del giudice competente. - Sulle condizioni di rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione v. ordinanza citata n. 63/2002. - Su analoghe questioni riferite però all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2000 v. le ordinanze n. 124/2002 e n. 343/2001, qui citate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali) e dell'art. 9, comma 3, della legge
21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa), sollevata - in riferimento all'art. 25 della
Costituzione - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: De Siervo
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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