Corte costituzionale

Ordinanza n. 417/2002

Corte cost., ord. 31 luglio 2002, n. 417

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
417/2002
Data di deposito
31 luglio 2002
Data di decisione
11 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:417

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 5, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
  • art. 26, comma 4, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
  • art. 9, comma 3, legge n. 205 del 21 luglio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27296

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 9, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento all’art. 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti il principio del giudice naturale precostituito per legge - la cui violazione è denunciata nell’ordinanza di rimessione - appare del tutto rispettato poiché le disposizioni censurate rientrano tra quelle che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per l'identificazione del giudice competente. - Sulle condizioni di rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione v. ordinanza citata n. 63/2002. - Su analoghe questioni riferite però all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2000 v. le ordinanze n. 124/2002 e n. 343/2001, qui citate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, commi quarto e quinto,

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali) e dell'art. 9, comma 3, della legge

21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia

amministrativa), sollevata - in riferimento all'art. 25 della

Costituzione - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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