Corte costituzionale
Ordinanza n. 414/2002
Corte cost., ord. 31 luglio 2002, n. 414
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 414/2002
- Data di deposito
- 31 luglio 2002
- Data di decisione
- 11 luglio 2002
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:414
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 21 marzo 2000
Parametri
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 27276
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - ufficio 20, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 21 marzo 2000, con la quale quest'ultima ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Infatti, in ordine al profilo soggettivo, entrambi gli organi, competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono, sono legittimati ad essere parti del conflitto; e, per quanto attiene al profilo oggettivo, la lesione lamentata dal giudice per le indagini preliminari della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, costituisce materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio,
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in
epigrafe, proposto dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Roma, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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