Corte costituzionale

Ordinanza n. 414/2002

Corte cost., ord. 31 luglio 2002, n. 414

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
414/2002
Data di deposito
31 luglio 2002
Data di decisione
11 luglio 2002
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:414

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 21 marzo 2000

Parametri

  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 27276

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - ufficio 20, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 21 marzo 2000, con la quale quest'ultima ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Infatti, in ordine al profilo soggettivo, entrambi gli organi, competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono, sono legittimati ad essere parti del conflitto; e, per quanto attiene al profilo oggettivo, la lesione lamentata dal giudice per le indagini preliminari della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, costituisce materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio,

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzioni di cui in

epigrafe, proposto dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla

comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della

Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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