Corte costituzionale
Ordinanza n. 411/2002
Corte cost., ord. 26 luglio 2002, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 411/2002
- Data di deposito
- 26 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 8, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 111, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 27275
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. Infatti la questione di legittimità costituzionale non è stata sollevata "nel corso di un giudizio", ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, essendo stata sollevata in sede di camera di consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da lui nominato, quindi in una fase antecedente l’atto con il quale il Tribunale dispone la comparizione dell'imprenditore. - Sulla preventiva necessaria convocazione dell’imprenditore v. sentenza citata n. 141/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6 limitatamente
all'espressione "oppure d'ufficio" - e 8 del regio decreto 16 marzo
1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo
comma, della Costituzione dal Tribunale di Saluzzo, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vaccarella
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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