Corte costituzionale

Ordinanza n. 403/2002

Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 403

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
403/2002
Data di deposito
25 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:403

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27290

Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infatti - essendo in discussione nel giudizio 'a quo' la responsabiltà penale di un imputato cui si addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto al relativo albo - il rimettente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, l'applicazione delle norme censurate, o come la loro estensione possa incidere sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 348 del codice penale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 (Abusivo esercizio di una professione) del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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