Corte costituzionale
Ordinanza n. 403/2002
Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 403
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 403/2002
- Data di deposito
- 25 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:403
Norme oggetto del giudizio
- art. unico, legge n. 471 del 31 ottobre 1988
- art. 348, (in combinato disposto), codice penale
- art. 1, comma 4, (in combinato disposto), decreto legislativo n. 386 del 13 ottobre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27290
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infatti - essendo in discussione nel giudizio 'a quo' la responsabiltà penale di un imputato cui si addebita di avere effettuato prestazioni mediche di esclusiva pertinenza della professione di odontoiatra, senza essere iscritto al relativo albo - il rimettente non spiega quale rilevanza abbia, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, l'applicazione delle norme censurate, o come la loro estensione possa incidere sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 348 del codice penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 (Abusivo esercizio di una professione) del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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