Corte costituzionale
Ordinanza n. 402/2002
Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 402
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 402/2002
- Data di deposito
- 25 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:402
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27289
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo. Infatti le ordinanze di rimessione non riferiscono il motivo per cui era stato disposto il trattenimento dello straniero e ciò, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza. - La questione è già stata esaminata e decisa nel senso della manifesta inammissibilità per il medesimo motivo: v. citate ordinanze n. 188/2002, n. 181/2002, n. 386/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), sollevate, in riferimento all'articolo 13, secondo
e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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