Corte costituzionale

Ordinanza n. 400/2002

Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 400

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
400/2002
Data di deposito
25 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:400

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27283

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui, in preteso contrasto con la legge di delega, dichiarerebbe inapplicabile ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti alla Commissione tributaria di secondo grado, la norma (contenuta nello stesso decreto legislativo) che introduce il divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Infatti, a) dovendo le norme di delega legislativa essere interpretate conformemente a Costituzione, non può nella specie ignorarsi che qualsiasi disposizione limitativa di facoltà processuali relative alla fase di appello non può - senza incorrere in una palese irragionevolezza e violazione dei diritti di difesa - applicarsi quando la fase procedimentale di primo grado si sia conclusa sulla base di norme processuali che non contenevano la preclusione; b) il principio direttivo contenuto nella legge di delega riguarda fattispecie del tutto differenti da quella considerata, riferendosi tassativamente ai processi pendenti avanti alle Corti d'appello ed alla Commissione centrale tributaria. - Sulla interpretazione delle norme di delega legislativa, v. citate sentenze n. 425/2000 e n. 276/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 30, comma 1, lettera u), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per la revisione del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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