Corte costituzionale
Ordinanza n. 40/2002
Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 40/2002
- Data di deposito
- 6 marzo 2002
- Data di decisione
- 25 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 276, comma 1, ter, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 26833
Manifesta infondatezza, sotto ogni profilo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che impone al giudice di revocare la misura degli arresti domiciliari e di sostituirla con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Infatti, da un lato, non può essere ravvisato nella prevista sostituzione un trattamento privo di giustificazione, rispetto ad altre misure cautelari che non prevedono l'obbligo, ma, soltanto, la facoltà per il giudice di disporre la sostituzione con altra più grave misura, in quanto la misura coercitiva degli arresti domiciliari non può essere assimilata nella disciplina ad altre misure cautelari personali che non incidono sulla "libertà" del sottoposto. Dall'altro lato, lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie, estranee alle misure di custodia preventiva, la norma censurata integra, non irragionevolmente, un caso di presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, quando la misura si riveli insufficiente allo scopo, per la tragressione al suo contenuto essenziale; il che non priva, tuttavia, il giudice del potere di apprezzare, in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, la trasgressione in concreto realizzata al fine di verificare quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione assunta dalla norma a presupposto della sostituzione. - Sulla misura degli arresti domiciliari, v. ordinanze n. 215/1999, n. 332/1995 e sentenza n. 406/1997 (qui richiamate). - Sulla scelta discrezionale del legislatore, nel rispetto della ragionevolezza, in ordine al "quomodo" della cautela, sono qui richiamate le ordinanze n. 450 e n. 339/1995 e le sentenze n. 1/1980 e n. 64/1970. - Sulle esigenze alle quali, di regola, sono ricondotte le misure di custodia preventiva, v. sentenze n. 1/1980 e n. 64/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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