Corte costituzionale

Ordinanza n. 40/2002

Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
40/2002
Data di deposito
6 marzo 2002
Data di decisione
25 febbraio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 276, comma 1, ter, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 26833

Manifesta infondatezza, sotto ogni profilo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, che impone al giudice di revocare la misura degli arresti domiciliari e di sostituirla con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Infatti, da un lato, non può essere ravvisato nella prevista sostituzione un trattamento privo di giustificazione, rispetto ad altre misure cautelari che non prevedono l'obbligo, ma, soltanto, la facoltà per il giudice di disporre la sostituzione con altra più grave misura, in quanto la misura coercitiva degli arresti domiciliari non può essere assimilata nella disciplina ad altre misure cautelari personali che non incidono sulla "libertà" del sottoposto. Dall'altro lato, lungi dall'assolvere a finalità sanzionatorie, estranee alle misure di custodia preventiva, la norma censurata integra, non irragionevolmente, un caso di presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, quando la misura si riveli insufficiente allo scopo, per la tragressione al suo contenuto essenziale; il che non priva, tuttavia, il giudice del potere di apprezzare, in tutte le sue connotazioni strutturali e finalistiche, la trasgressione in concreto realizzata al fine di verificare quei caratteri di effettiva lesività alla cui stregua ritenere integrata la violazione assunta dalla norma a presupposto della sostituzione. - Sulla misura degli arresti domiciliari, v. ordinanze n. 215/1999, n. 332/1995 e sentenza n. 406/1997 (qui richiamate). - Sulla scelta discrezionale del legislatore, nel rispetto della ragionevolezza, in ordine al "quomodo" della cautela, sono qui richiamate le ordinanze n. 450 e n. 339/1995 e le sentenze n. 1/1980 e n. 64/1970. - Sulle esigenze alle quali, di regola, sono ricondotte le misure di custodia preventiva, v. sentenze n. 1/1980 e n. 64/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 276, comma 1-ter del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Aosta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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