Corte costituzionale
Ordinanza n. 397/2002
Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 397
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 397/2002
- Data di deposito
- 25 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:397
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto-legge n. 411 del 23 novembre 2001
- art. 37, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
- art. 38, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
- art. 36, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
- art. 3, decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2002
- art. 39, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
- decreto legislativo n. 327 del 8 giugno 2001
- art. 1, legge n. 463 del 31 dicembre 2001
Parametri
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 64, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963
Massime
Massima n. 27279
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta normativa consentirebbe all'amministrazione la reiterazione di vincoli urbanistici scaduti, preordinati alla espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo secondo modalità legislativamente previste. Infatti il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente nel formulare la questione è erroneo: egli, in base all'art. 64 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, avrebbe dovuto applicare i principi già esistenti nell'ordinamento e fare riferimento al quadro normativo statale, quale risultante a seguito della sentenza n. 179 del 1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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