Corte costituzionale
Ordinanza n. 384/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 384/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:384
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27264
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669-septies, secondo comma, del codice di procedura civile, censurato - per violazione dell'articolo 3 della Costituzione - in quanto non prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di pronuncia di rigetto o di dichiarazione di incompetenza sulla domanda di provvedimento cautelare proposta nel corso della causa di merito, ammettendo invece la liquidazione delle stesse solo in caso di rigetto della misura cautelare richiesta 'ante causam' o di dichiarazione di incompetenza a provvedere su di essa. La norma rappresenta un'applicazione della regola generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che riconosce al giudice tale possibilità solo per provvedimenti che definiscono il giudizio - anche se ciò avvenga non con sentenza, come nel caso di estinzione del processo - e tra i quali non può ricomprendersi la pronuncia di rigetto ipotizzata dal giudice 'a quo', cosicché la mancanza di omogeneità delle due ipotesi raffrontate esclude la configurabilità della lamentata disparità di trattamento. Del resto, le deroghe a detta regola non possono essere assunte come 'tertia comparationis', perché, al di là delle peculiarità di struttura e funzione di ciascun istituto, esse sono correlate all'attitudine dei singoli provvedimenti ad acquisire successivamente un certo grado di stabilità; infine, la tendenza alla riproposizione di istanze cautelari, è un inconveniente rispetto al quale può soccorrere l'istituto della responsabilità, disciplinato dall'art. 96 dello stesso codice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 669-septies, secondo
comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di
Torino, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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