Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/2002

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 384

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
384/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:384

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27264

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669-septies, secondo comma, del codice di procedura civile, censurato - per violazione dell'articolo 3 della Costituzione - in quanto non prevede che il giudice possa provvedere sulle spese nel caso di pronuncia di rigetto o di dichiarazione di incompetenza sulla domanda di provvedimento cautelare proposta nel corso della causa di merito, ammettendo invece la liquidazione delle stesse solo in caso di rigetto della misura cautelare richiesta 'ante causam' o di dichiarazione di incompetenza a provvedere su di essa. La norma rappresenta un'applicazione della regola generale di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che riconosce al giudice tale possibilità solo per provvedimenti che definiscono il giudizio - anche se ciò avvenga non con sentenza, come nel caso di estinzione del processo - e tra i quali non può ricomprendersi la pronuncia di rigetto ipotizzata dal giudice 'a quo', cosicché la mancanza di omogeneità delle due ipotesi raffrontate esclude la configurabilità della lamentata disparità di trattamento. Del resto, le deroghe a detta regola non possono essere assunte come 'tertia comparationis', perché, al di là delle peculiarità di struttura e funzione di ciascun istituto, esse sono correlate all'attitudine dei singoli provvedimenti ad acquisire successivamente un certo grado di stabilità; infine, la tendenza alla riproposizione di istanze cautelari, è un inconveniente rispetto al quale può soccorrere l'istituto della responsabilità, disciplinato dall'art. 96 dello stesso codice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 669-septies, secondo

comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di

Torino, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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