Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/2002
Corte cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/2002
- Data di deposito
- 26 febbraio 2002
- Data di decisione
- 14 febbraio 2002
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:37
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 26831
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest'ultima il 17 novembre 1999, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente ad una agenzia di stampa, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d'appello ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimate ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. - Sulla legittimazione di organi giurisdizionali e della Camera dei deputati, v. richiamo alle ordinanze n. 312, n. 380, n. 391 e n. 418/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Roma ricorrente e provveda a restituire alla medesima Corte di appello ricorrente gli atti del procedimento civile in corso;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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