Corte costituzionale
Ordinanza n. 363/2002
Corte cost., ord. 18 luglio 2002, n. 363
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 363/2002
- Data di deposito
- 18 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:363
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 16 gennaio 2001
Parametri
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 27253
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Lanciano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 16 gennaio 2001, con la quale quest'ultima ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Infatti, in ordine al profilo soggettivo, entrambi gli organi, competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono, sono legittimati ad essere parti del conflitto; e, per quanto attiene al profilo oggettivo, la lesione lamentata dal Tribunale della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, costituisce materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Lanciano nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Lanciano ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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