Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/2002

Corte cost., ord. 18 luglio 2002, n. 363

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
363/2002
Data di deposito
18 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:363

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 16 gennaio 2001

Parametri

  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 27253

E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Lanciano, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 16 gennaio 2001, con la quale quest'ultima ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Infatti, in ordine al profilo soggettivo, entrambi gli organi, competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono, sono legittimati ad essere parti del conflitto; e, per quanto attiene al profilo oggettivo, la lesione lamentata dal Tribunale della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, costituisce materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Lanciano nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Lanciano ricorrente;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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