Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/2002

Corte cost., ord. 17 luglio 2002, n. 358

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
358/2002
Data di deposito
17 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:358

Norme oggetto del giudizio

  • direttiva CEE n. 676 del 12 dicembre 1991
  • direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991
  • art. 22, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999
  • art. 1, comma 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 28 del 27 novembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27215

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001,n. 28 sollevata in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l) (recte: lettera s), della Costituzione, nella parte in cui nel dare attuazione al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dispone che le regioni possono definire obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua pubblica derivati sulla base delle linee-guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino e dei criteri adottati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino. Infatti nel prospettare la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 117 della Costituzione il ricorrente omette di considerare che tale disposizione disciplina il riparto dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario e non spende argomenti per dimostrare se e in quali termini essa si applichi nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, che è retta, come noto, da uno statuto di autonomia speciale. Per quanto concerne poi la violazione, da parte della legge regionale impugnata, di obblighi derivanti dalla normazione di fonte europea, con conseguente lesione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, la censura è formulata in termini del tutto generici, mancando ogni indicazione relativa alle disposizioni delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE con le quali la legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto e lamentandosi solo il mancato rispetto di "orientamenti comunitari" non meglio specificati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), proposta, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s) della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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