Corte costituzionale
Ordinanza n. 349/2002
Corte cost., ord. 16 luglio 2002, n. 349
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 349/2002
- Data di deposito
- 16 luglio 2002
- Data di decisione
- 8 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:349
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27219
Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in relazione all'art. 409, comma 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non prevede che l'udienza camerale, a seguito di opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa in querela ha attribuito la commissione di reati". Nella specie, la pronuncia additiva richiesta dal rimettente nulla aggiungerebbe (proprio perché si tratta di soggetto non ancora identificato) a quanto il giudice rimettente è chiamato a compiere, trattandosi di procedimento che a causa di un non corretto andamento delle indagini è stato gestito contro ignoti, nel quale, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione relativamente al giudizio 'a quo', il giudice per le indagini prelimiinari non ha alternative rispetto all'obbligo di fissare immediatamente l'udienza camerale con la sola partecipazione del pubblico ministero ed opponente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di
procedura penale, in relazione all'art. 409, comma 2, dello stesso
codice, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo
comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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