Corte costituzionale

Ordinanza n. 331/2002

Corte cost., ord. 9 luglio 2002, n. 331

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
331/2002
Data di deposito
9 luglio 2002
Data di decisione
1° luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:331

Norme oggetto del giudizio

  • art. 51, comma 6, legge n. 449 del 27 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 27156

Manifesta inammissibilità, per difetto di pregiudizialità e di motivazione in ordine alla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, censurato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione «nella parte in cui non distingue tra dipendenti di enti di ricerca e tra personale degli stessi impegnato in tale attività o in quella amministrativa». - V. ordinanze n. 264 e n. 67/1998, n. 300/1997, citate quali precedenti alla decisione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge

27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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