Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/2002
Corte cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/2002
- Data di deposito
- 26 febbraio 2002
- Data di decisione
- 14 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:33
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26786
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la questione è riferita alla normativa concernente gli accertamenti in materia di imposte sui redditi e non può avere, perciò, rilevanza nei giudizi, in cui la stessa questione è stata proposta, che hanno ad oggetto accertamenti in materia di IVA.
Massima n. 26787
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto non è in contrasto con il diritto di difesa del contribuente la regola, posta da tale norma, che fa derivare dalle risultanze bancarie la presunzione di ricavi, sempre suscettibile di prova contraria, relativamente a rapporti facenti capo al contribuente, non avendo l'accertamento tributario fondato su tali risultanze, di per sé, alcuna ulteriore portata probatoria in sede penale, che vada al di là di quella propria della documentazione acquisita nella stessa sede, e trasferita in sede tributaria; mentre la richiesta di attribuire a tale documentazione valenza probatoria inferiore, nei limiti di una presunzione semplice, si risolverebbe in una irragionevole differenza di disciplina rispetto al caso in cui la documentazione predetta sia acquisita direttamente in sede tributaria, e in un ingiustificato favore per il contribuente proprio nei casi in cui si ipotizza una più grave ipotesi di evasione, suscettibile di dar luogo a responsabilità penale. - V. anche l'ordinanza n. 260 del 2000, qui richiamata, negli stessi termini sulla stessa disposizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Ancona con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Ancona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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