Corte costituzionale
Ordinanza n. 288/2002
Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 288/2002
- Data di deposito
- 26 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:288
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 472 del 7 dicembre 1999
- art. 10, comma 24, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 27127
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore avrebbe irragionevolmente sanzionato in modo identico - con la sanzione accessoria della sospensione di validità della carta di circolazione del veicolo - sia l'ipotesi, contemplata dal comma 18 del medesimo art. 10, di esecuzione di trasporti eccezionali senza autorizzazione, sia quella, prevista dal comma 19, di esecuzione di trasporti eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione. Infatti, tenuto conto della disciplina complessiva, non è suscettibile di essere censurata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza la scelta discrezionale effettuata dal legislatore. - Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti al giudice 'a quo' per difetto di motivazione circa la rilevanza: v. citata ordinanza n. 209/2002. - E' giurisprudenza costante l'affermazione che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità del legislatore e che lo scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è ammissibile «soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza», v. tra le tante, citate ordinanze n. 136/2002, n. 282, n. 278 e n. 33/2001, n. 58/1999. - In tema di raffronto fra trattamenti sanzionatori, proprio in relazione a fattispecie previste dal codice della strada, v. citate sentenza n. 373/1996 e ordinanza n. 235/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel
testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge
7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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