Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/2002

Corte cost., ord. 26 giugno 2002, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
288/2002
Data di deposito
26 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:288

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27127

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore avrebbe irragionevolmente sanzionato in modo identico - con la sanzione accessoria della sospensione di validità della carta di circolazione del veicolo - sia l'ipotesi, contemplata dal comma 18 del medesimo art. 10, di esecuzione di trasporti eccezionali senza autorizzazione, sia quella, prevista dal comma 19, di esecuzione di trasporti eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione. Infatti, tenuto conto della disciplina complessiva, non è suscettibile di essere censurata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza la scelta discrezionale effettuata dal legislatore. - Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti al giudice 'a quo' per difetto di motivazione circa la rilevanza: v. citata ordinanza n. 209/2002. - E' giurisprudenza costante l'affermazione che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità del legislatore e che lo scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è ammissibile «soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza», v. tra le tante, citate ordinanze n. 136/2002, n. 282, n. 278 e n. 33/2001, n. 58/1999. - In tema di raffronto fra trattamenti sanzionatori, proprio in relazione a fattispecie previste dal codice della strada, v. citate sentenza n. 373/1996 e ordinanza n. 235/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel

testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge

7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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