Corte costituzionale
Ordinanza n. 281/2002
Corte cost., ord. 24 giugno 2002, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 281/2002
- Data di deposito
- 24 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:281
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27185
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, concernente l'istituto e le modalità applicative del giuramento suppletorio. Infatti l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie 'sub iudice', sicché è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale. - V., 'ex plurimis', citate ordinanze n. 118/2002, n. 43/2001, n. 396/2000 e n. 139/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della
Costituzione dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia,
con ordinanza emessa il 21 settembre 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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