Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/2002

Corte cost., ord. 24 giugno 2002, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
281/2002
Data di deposito
24 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:281

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27185

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, concernente l'istituto e le modalità applicative del giuramento suppletorio. Infatti l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie 'sub iudice', sicché è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale. - V., 'ex plurimis', citate ordinanze n. 118/2002, n. 43/2001, n. 396/2000 e n. 139/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della

Costituzione dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia,

con ordinanza emessa il 21 settembre 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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